STATUTO

TITOLO PRIMO: Costituzione e scopo Articolo 1

E’ costituita ai sensi dell’Art. 36 e seguenti, Capo III°, Titolo II°, Libro I°,
Codice Civile, un’associazione denominata 
“ASSOCIAZIONE DIABETICI DI MONZA E BRIANZA – O.D.V.” (Organizzazione di Volontariato) (o in breve “A.D.M.B.”) , con sede legale in Monza (MB) via Donizetti 106. L’Associazione non persegue scopi di lucro ed ha durata illimitata.
L’Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale.
Essa persegue mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività
di interesse generale in forma di azione volontaria degli scopi descritti all’art. 2.

Articolo 2 L’Associazione ha come scopi quelli di:

a) rappresentare i diabetici, i loro parenti, e tutte le altre persone che si occupano di loro presso le Autorità, gli Enti e le Istituzioni pubbliche e private, sia a livello locale che a livello regionale e nazionale,
b) promuovere la prevenzione della patologia diabetica e la sensibilizzazione della popolazione alle problematiche connesse con la stessa,

c) promuovere l’educazione sanitaria del paziente diabetico e della sua famiglia, d) facilitare l’inserimento sociale del paziente diabetico nelle attività scolastiche, sportive e del lavoro,
e) stimolare e promuovere la ricerca medica nel settore,

f) raccogliere i fondi necessari per il raggiungimento dei citati scopi. TITOLO SECONDO: Patrimonio

Articolo 3

Il Patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E’ vietata anche la distribuzione indiretta di utili prevista dagli altri casi indicati dalle vigenti normative.

TITOLO TERZO: Soci

Articolo 4
Possono essere Soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, di
maggiore età, che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto. Possono essere Soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Articolo 5 I Soci possono essere: Onorari o Ordinari.

Sono Onorari i Soci così nominati, per particolari benemerenze a seguito di delibera dell’Assemblea dei Soci.
Sono Ordinari i Soci che, versando la quota associativa annuale
rimangono impegnati per il solo anno in corso.
La quota versata non è cedibile nè trasmissibile.

Articolo 6

La qualifica di Socio si consegue previa domanda, compilata e debitamente sottoscritta anche ai fini del trattamento dei dati personali, predisposta dal Consiglio.
La domanda si intenderà accettata con deliberazione favorevole del Consiglio, comunicata all’interessato, e con l’annotazione nel Libro degli Associati L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere debitamente motivato al richiedente entro sessanta giorni.
In tal caso il richiedente può entro altri sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del rigetto richiedere che sulla propria istanza si pronunci l’Assembea in occasione della sua successiva convocazione.
Con l’accettazione i Soci si impegnano a sottostare agli obblighi di legge, del presente Statuto ed a quelli stabiliti a seguito delle deliberazioni degli Organi associativi.
Sono Soci Volontari gli associati che per propria libera scelta svolgono attività per l’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esculsivamente per i fini di solidarietà previsti dal presente Statuto.
L’attività del Volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.
Qualsiasi prestazione resa all’Associazione da parte dei Soci è da ritenersi a titolo personale, spontaneo e gratuito, ed è quindi fatto divieto sia di percepire compensi a qualsiasi titolo dalla Associazione sia di intrattenere qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di altro contenuto professionale.
Sarà unicamente consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata o connesse con traferte o eventi rientranti tra gli scopi sociali autorizzate o ratificate dal Consiglio o dalla Assemblea dei Soci anche in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo.
Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
L’Associazione deve assicurare i propri Soci che prestano l’attività di Volontario in maniera non occasionale contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonchè per la reponsabilità civile verso i terzi.

Articolo 7
Il Socio che non abbia ottemperato al pagamento della quota associativa annuale
entro l’anno successivo a quello di competenza è da considerasi dimissionario. In tal caso il Consiglio provvederà di diritto alla sua esclusione dal Registro dei Soci, senza necessità di darne comunicazione all’interessato.

Articolo 8
I Soci devono essere convocati in Assemblea Ordinaria almeno una volta all’anno
per l’approvazione dei Bilancio Consuntivo dell’esercizio conclusosi e del Bilancio Preventivo dell’esercizio in corso.
Il Bilancio Consuntivo dovrà essere redatto secondo gli eventuali schemi
dettati dalle vigenti normative.

Articolo 9
I Soci possono essere convocati in Assemblea ogni volta
che il Presidente o il Consiglio ne ravvisino la necessità ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo del numero dei Soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente.
In quest’ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni e l’Assemblea deve essere fissata entro trenta giorni dalla data di convocazione.

Articolo 10 La convocazione dell’Assemblea, deve essere

effettuata mediante avviso trasmesso ai Soci a mezzo posta o altri mezzi messi a disposizione dalle nuove tecnologie informatiche (come posta elettronica, SMS, messaggi Whatsapp, e simili) ritenuti idonei dal Consiglio.
Un avviso deve essere inoltre affisso in sede ed esternamente alla porta della stessa. La trasmissione potrà anche essere effettuata mediante pubblicazione sul periodico edito dall’Associazione ed inviato a tutti i Soci.
L’avviso, in ogni caso, deve essere dato almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea e deve contenere espressamente:
a) indicazione del luogo, giorno e ora della prima convocazione,
b) indicazione del luogo, giorno e ora dell’eventuale seconda convocazione,
c) ordine del giorno.
La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno successivo alla prima.

Articolo 11 L’Assemblea si intende validamente

costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti con un minimo di due.
Le delibere sono approvate se riportano la maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto.

In caso di valore frazionario si arrotonderà il quorum necessario all’unità immediatamente superiore.

Articolo 12
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro socio, dandone delega scritta e

sottoscritta. Ogni delegato non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Articolo 13

Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa.
Tutti i Soci hanno uguale diritto sia a votare che ad essere votati alle cariche sociali.

Le deliberazioni devono essere sempre assunte a maggioranza dei votanti.
Le votazioni per le elezioni dei membri del Consiglio e del Revisore devono essere fatte a scrutinio segreto, così come ogni altra votazione riguardante persone fisiche. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabiltà i membri degli Organi Sociali non hanno diritto di voto.

Articolo 14 Sono di competenza dell’Assemblea:

a) la nomina e la revoca degli organi sociali,
b) l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo,
c) la pronuncia di responsabilità dei componenti degli organi sociali e l’azione di reponsabilità nei loro confronti,
d) le modifiche all’atto costitutivo o del presente Statuto,
e) l’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari
f) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione g) ogni altro argomento concernente l’ordinaria amministrazione inserito allo Ordine del giorno da parte del Consiglio,
h) ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza.
TITOLO QUARTO: Cariche sociali e relative attribuzioni

Articolo 15
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, chiamato anche semplicemente

Consiglio, composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. I Consiglieri devono essere scelti tra gli associati.
Possono far parte del Consiglio anche i rappresentanti delle eventuali Associazioni socie.

L’Associazione può nominare un Revisore dei Conti, chiamato anche semplicemente Revisore.
I membri degli organi sociali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri degli organi sociali prestano la loro opera gratuitamente per tutta la durata del loro mandato, ad eccezione del Revisore se trattasi di non socio e se iscritto nell’apposito pubblico Registro o Elenco dei Revisori Legali.
All’atto della nomina tutti i membri che compongono gli Organi Sociali devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza a norma degli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile.

Articolo 16
La rappresentanza legale dell’Associazione, nei confronti dei terzi e in giudizio,

compete al Presidente o in caso di legittima assenza o in caso di impedimento al Vice Presidente.

Articolo 17

Sono di competenza del Consiglio:
a) la nomina nella sua prima riunione tra i propri membri del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere,
b) l’ammissione dei nuovi Soci o la ratifica dell’ammissione decisa dal Presidente,
c) le deliberazioni nelle materie eccedenti l’ordinaria amministrazione,
d) la radiazione dei Soci per inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto o per gravi motivi di ordine morale,
e) la nomina dell’eventuale Comitato Scientifico e la definizione delle sue competenze,
f) l’approvazione delle bozze di Bilancio Consuntivo e Bilancio Preventivo predisposte dal Presidente e dal Tesoriere da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 18
Il Consiglio potrà validamente deliberare solo con la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 19
Il Presidente ha di diritto la presidenza del Consiglio e delle Assemblee.

Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, disgiunta anche nei confronti dei terzi.
Il Presidente firma le lettere, gli assegni e tutti gli altri atti amministrativi. Il Presidente nomina e revoca il Segretario.

Inoltre egli ha il potere di convocare il Consiglio e le Assemblee, di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e delle Assemblee, di rendere conto all’Assemblea dell’operato del Consiglio e di sovrintendere all’amministrazione e all’osservanza dello Statuto.

In caso di assenza o di impedimento tali incarichi sono svolti dal Vice-Presidente. In caso di cessazione anticipata del Presidente dal proprio incarico il Consiglio nomina il nuovo Presidente tra i propri componenti.

Articolo 20
Il Segretario ha cura della corrispondenza e della conservazione dei documenti

amministrativi, nonchè di sovrintendere all’ordine e al buon andamento dei servizi. Il Tesoriere ha l’incarico di sovrintendere ai libri contabili, e di provvedere ai versamenti ed ai prelievi delle somme di denaro occorrenti per le esigenze della Associazione, in base alle disposizioni impartite dal Presidente, con il quale potrà operare anche in maniera disgiunta.

Articolo 21
L’eventuale Revisore ha diritto di intervenire a tutte le riunioni del Consiglio
senza diritto di voto.
L’eventuale Revisore verifica periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili redigendo una relazione accompagnatoria al Bilancio consuntivo per la sua presentazione all’Assemblea Ordinaria dei Soci.


TITOLO QUINTO: Esercizio finanziario

Articolo 22
L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative annuali versate
dai Soci, dagli interessi attivi e altre rendite patrimoniali, dai proventi delle attività intraprese, dalle elargizioni, donazioni e contributi da parte di Soci o di terzi. L’Associazione potrà accettare anche donazioni, legati e lasciti testamentari,
anche con beneficio d’inventario.

TITOLO SESTO: Norme generali

Articolo 24
In caso di scioglimento, di cessazione o di estinzione dell’Associazione i beni e le

somme risultanti dalla liquidazione dovranno essere devoluti ad altre Associazioni di Volontariato similari ed operanti nel medesimo settore, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti normative.

Articolo 25
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti normedel Codice Civile, e relative Disposizioni di attuazione ed alle altre leggi speciali attualmente in vigore.